PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. L'azione di prevenzione è obbligatoria e si esercita d'ufficio, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
      2. La presente legge si applica anche nei confronti degli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle associazioni di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, introdotto dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92; degli indiziati dei reati di cui agli articoli 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, e all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero di taluno dei delitti commessi per finalita di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale; di taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive

 

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modificazioni; di taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 291-ter, comma 2, e nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni; di taluno degli altri reati indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Art. 2.

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia,» sono inserite le seguenti: «dal procuratore distrettuale antimafia,».

Art. 3.

      1. All'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «sottratti od alienati,» sono inserite le seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,»;

          c) al comma 6 sono premesse le seguenti parole: «Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,».

Art. 4.

      1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole da: «può procedere» fino alla fine del comma

 

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sono sostituite dalle seguenti: «può indicare al pubblico ministero ulteriori indagini, oltre quelle già compiute ai sensi dell'articolo 2-bis, fissando il termine entro il quale esse devono essere svolte»;

          b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «A richiesta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,»;

          c) al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,»;

          d) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,».

Art. 5.

      1. Al settimo comma dell'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,».

Art. 6.

      1. Al primo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «al procuratore generale presso la corte di appello,» sono inserite le seguenti: «al procuratore nazionale antimafia, al procuratore distrettuale antimafia,».

Art. 7.

      1. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2,»

 

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sono inserite le seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,»;

          b) al comma 5, dopo le parole: «sottratti o alienati,» sono inserite le seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,».

Art. 8.

      1. Al secondo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite: «del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia,».